Corte Europea
L’Avv. Sandro Clementi ha patrocinato casi di particolare rilievo avanti l’Alta Corte Europea di Strasburgo in materia di violazione dei diritti civili da parte del Governo Italiano e del Regno Unito. Nello specifico taluni dei casi di maggior importanza sono stati discussi, dall’Avv. Sandro Clementi, avanti la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha accolto con sentenza definitiva le ragioni esposte dai soggetti patrocinati. Queste sentenze, pubbliche, costituiscono ancora oggi un precedente giurisprudenziale efficace in tutti gli Ordinamenti Giuridici europei in punto di tutela assoluta dei diritti civili di fronte anche all’azione dei singoli Governi.
Tra essi ha assunto particolare rilievo il caso Saadi Nassim c/ Italia introdotto nel 2006 e conclusosi con sentenza definitiva dell’Alta Corte Europea nel 2008 con la condanna dell’Italia per violazione dei diritti civili del ricorrente. Con questa decisione l’Alta Corte ha ribadito il valore assoluto della vita e dell’integrità psicofisica di ogni persona indipendentemente dalla sua posizione giuridica e ciò anche in via prevalente rispetto al diritto di tutela della sicurezza nazionale. Le sentenze citate sono pubblicate sul sito ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ( www.coe.int, nella versione in lingua originale francese/inglese).
La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati Parte della Convezione europea dei diritti dell’uomo, eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili.
La Corte si divide in quattro sezioni, composte tenendo conto dell’equilibrio geografico e dei sistemi giuridici degli Stati componenti. All’interno di ogni sezione sono formati, per un periodo di dodici mesi, dei comitati formati da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte.
Con l’introduzione del protocollo n. 14, art. 27 viene istituita la figura di un “giudice unico”, il quale può dichiarare irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso in base all’art. 34 della CEDU (ricorsi individuali) quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame; la decisione del Giudice unico è definitiva. La modifica introdotta con questo articolo ha lo scopo di snellire le procedure (in precedenza anche un ricorso manifestamente infondato doveva essere sottoposto al Comitato dei tre giudici, il solo a poter decidere sulla ricevibilità). Se il giudice unico non ritiene di respingere il ricorso, lo trasmette al comitato. Inoltre vengono formate all’interno di ciascuna sezione delle camere composte da sette giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.La Grande camera, formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici per un totale di diciassette membri, esamina i casi complessi.